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L'articolo 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - rubricato "Effettuazione delle operazioni" - disciplina le fattispecie al verificarsi delle quali le operazioni si considerano effettuate ai fini dell'applicazione dell'i.v.a. Si tratta, quindi, di una disposizione fondamentale nell'ambito della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. E ciò, sia sotto il profilo teorico, sia dal punto di vista applicativo. Questo saggio si propone di esaminare il tema in modo, per quanto possibile, esaustivo, avendo riguardo tanto agli aspetti teorici, quanto a quelli operativi. In altri termini, procederemo da un punto di vista generale e astratto per pervenire a quello più particolare e concreto. L'analisi prende avvio, pertanto, dalla trattazione (sia pur per cenni) dei rapporti fra tempo e diritto, per passare, poi, all'inquadramento generale della nozione di "profilo temporale" nell'imposta sul valore aggiunto al fine di verificare il ruolo che l'art. 6 svolge nell'ambito della disciplina complessiva del tributo. In tale prospettiva, si partirà dalla regolamentazione unionale dell'imposta per mettere a fuoco la distinzione esistente fra "fatto generatore" e "esigibilità" dell'i.v.a. e, successivamente, ci si soffermerà sulla normativa interna per dimostrare la presenza e la rilevanza, anche nel nostro ordinamento, della distinzione fra fatto generatore e fattispecie dell'esigibilità nonché delle conseguenze che da essa discendono. Completata, quindi, l'esposizione dei profili di inquadramento sistematico della disciplina, si esamineranno in chiave critica le singole fattispecie di integrazione del momento impositivo relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio.